conferenza permanente e conferenze regionali

Art. 16. Conferenza permanente e Conferenze regionali1.Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonche' di garantire unitarieta' e omogeneita' nella gestione degli interventi, e' istituito un organo a competenza intersettoriale denominato 'Conferenza permanente', presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del Comune territorialmente competenti.
2.La Conferenza permanente e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. ((La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio.)) La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresi' effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.
3.La Conferenza, in particolare:
a)esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;
a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto;
b)approva, ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che e' resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c)esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.
4.Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a)ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalita', poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.
5.La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilita' relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.
6.Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalita', anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.
Entrata in vigore il 23 dicembre 2019

Sentenze8


  • 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-21, n. 202300375
    Provvedimento:
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    • abusi edilizi·
    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 6 T.U.E. lettera e-bis)·
    • domanda cautelare·
    • edilizia libera temporanea·
    • mancanza di titolo abilitativo·
    • ordinanza di demolizione·
    • precarietà del manufatto·
    • proporzionalità della sanzione·
    • ricostruzione post sisma·
    • sequestro penale·
    • tutela dell'interesse del privato

  • 2. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-07, n. 202300458
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 11 d.l. 189/2016·
    • art. 21-octies legge 241/1990·
    • art. 23 e 24 legge regionale 8/2018·
    • art. 27 l.r. 1/2015·
    • art. 30 e 31 legge regionale 1/2015·
    • art. 34 d.lgs. 267/2000·
    • art. 44 norme tecniche di attuazione PRG·
    • art. 7 legge 241/1990·
    • certificato di destinazione urbanistica·
    • conferenza permanente·
    • delocalizzazione·
    • diritti di proprietà·
    • eccesso di potere·
    • espropriazione·
    • garanzia partecipativa·
    • motivazione atti amministrativi·
    • ordinanza commissariale·
    • piani attuativi·
    • piano regolatore generale·
    • procedimento amministrativo·
    • ricorso amministrativo·
    • tempestività impugnazione·
    • vincoli urbanistici·
    • violazione art. 11 d.l. 189/2016·
    • violazione art. 21-octies legge 241/1990·
    • violazione art. 23 e 24 legge regionale 8/2018·
    • violazione art. 7 legge 241/1990

  • 3. TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2023-06-12, n. 202300350
    Provvedimento:
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    • alternatività delle vie di ricorso·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • art. 8, comma 2, DPR n. 1199/1971·
    • compensazione delle spese·
    • condanna alle spese·
    • inammissibilità del ricorso·
    • principio di alternatività delle tutele·
    • ricorso amministrativo·
    • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica·
    • spese processuali

  • 4. TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 2024-07-02, n. 202400628
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • bilanciamento interessi pubblici e privati·
    • delocalizzazione obbligatoria·
    • diniego istanza contributo ricostruzione·
    • eccesso di potere·
    • facoltà di acquisto immobile·
    • interesse legittimo·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • omessa valutazione presupposti·
    • ricostruzione post sisma

  • 5. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-05-13, n. 202400344
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 21 octies l. n. 241 del 1990·
    • carenza istruttoria·
    • conferenza permanente·
    • delocalizzazione di edifici·
    • eccesso di potere·
    • illogicità della scelta urbanistica·
    • legittimazione ad agire del comproprietario·
    • pianificazione urbanistica·
    • P.R.G. e P.U.A.·
    • spese compensate·
    • vincolo preordinato all'esproprio·
    • violazione art. 11 d.P.R. n. 327 del 2001·
    • violazione art. 15, 23, 24 e 28 l.r. n. 8 del 2018·
    • violazione art. 42 Cost.·
    • violazione art. 7 l. n. 241 del 1990·
    • violazione garanzie partecipative
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