rapporti con il sistema delle autonomie
Art. 4. Rapporti con il sistema delle autonomie1.Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.
2.Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3.Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e ((autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.))
2.Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.
3.Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e ((autonomie locali, nonche' dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresi', sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri.))
Sentenze • 2
2. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2020-05-09, n. 202000841Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza regionale·
- art. 32 l. 833/1978·
- art. 3 d.l. 19/2020·
- art. 60 c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- competenza amministrativa·
- conflitto di attribuzioni tra stato e regione·
- eccesso di potere·
- emergenza epidemiologica COVID-19·
- giurisdizione amministrativa·
- intervento ad adiuvandum e ad opponendum·
- legittimazione ad agire·
- misure di prevenzione e gestione COVID-19·
- principio di leale collaborazione·
- principio di precauzione·
- principio di sussidiarietà·
- sospensione attività di ristorazione