Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R 22 settembre 1988, n. 448 - Art. 6

Art. 6
(Personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria
per i minorenni)
1. Per le sezioni specializzate di polizia giudiziaria indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, si applicano le disposizioni previste per le sezioni ordinarie di polizia giudiziaria dal decreto del Presidente della Repubblica contenente le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sostituito il riferimento alla procura e al procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura con il riferimento alla procura della Repubblica e al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
2. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate di polizia giudiziaria, si tiene conto dell'attitudine, dei titoli di studio, dei titoli di specializzazione in materia minorile e di eventuali esperienze specifiche del candidato.
3. Le amministrazioni di appartenenza, d'intesa con il ministero di grazia e giustizia, curano, anche congiuntamente, la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria per i minorenni.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989

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