(provvedimenti di diniego o di restrizione)

Art. 18.(Provvedimenti di diniego o di restrizione)1.Ogni provvedimento di diniego o di limitazione dell'immissione in commercio, della messa in servizio di un dispositivo, o dello svolgimento di indagini cliniche, ovvero di ritiro dei dispositivi dal mercato deve essere motivato. Il provvedimento e' notificato all'interessato con la indicazione del termine entro il quale puo' essere proposto ricorso gerarchico al ((Ministro della salute)) o ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale .
2.Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il fabbricante o il suo ((mandatario)) deve essere invitato a presentare le proprie controdeduzioni, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del provvedimento.
Entrata in vigore il 18 agosto 2011
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