Art. 9.((Notificazioni))((1.All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:
a)al comma 2, le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse;
b)dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.
2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalita' di cui al comma 2".
2.All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della polizia giudiziaria" sono soppresse.
3.E' abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4.Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161"))
Entrata in vigore il 18 dicembre 2001

Sentenze2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi