Art 4

Art. 4. Funzioni di ((Unita' per l'efficienza energetica))nazionale per
l'efficienza energetica
1.L'ENEA svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: "((Unita' per l'efficienza energetica))", senza nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.L'((Unita' per l'efficienza energetica)), opera secondo un proprio piano di attivita', approvato congiuntamente a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
L'ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita' sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche' ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l'efficienza energetica.
3.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ((, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,)) su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l'effettivita' delle funzioni dell'((Unita' per l'efficienza energetica)).
4.L'((Unita' per l'efficienza energetica)) svolge le seguenti funzioni:
a)supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
b)provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita' di cui all'articolo 5;
c)predispone, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi' metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, ((approvate con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2,)) con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
d)svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
e)assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche' sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita' a quanto previsto dall'articolo 18.
Entrata in vigore il 21 aprile 2010
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