(censura)

Art. 2.(Censura)1.La censura e' una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
a)le lievi trasgressioni;
b)la negligenza in servizio;
c)la mancanza di correttezza nel comportamento;
d)il disordine della divisa o l'uso promiscuo di capi di vestiario della divisa con altri non pertinenti alla stessa;
e)il contegno comunque scorretto verso superiori, pari qualifica, dipendenti, pubblico.2.E'inflitta, per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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