(destituzione)

Art. 6.(Destituzione)1.La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.
2.La destituzione inflitta:
a)per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale;
b)per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento;
c)per grave abuso di autorita' o di fiducia;
d)per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati;
e)per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per istigazione all'insubordinazione;
f)per reiterazione delle infrazioni per le quali prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;
g)per omessa riassunzione del servizio, senza giustificato motivo, dopo cinque giorni di assenza arbitraria.
3.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria puo' altresi' essere destituito all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 4, nei seguenti casi:
a)condanna passata in giudicato per i delitti contro la personalita' dello Stato; per i delitti contro la pubblica Amministrazione; per i delitti contro l'Amministrazione della giustizia; per i delitti contro la fede pubblica, escluso quello di cui all'articolo 457 del codice penale; per i delitti contro la moralita' pubblica ed il buoncostume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e per i delitti previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di estorsione, circonvenzione di persone incapaci, usura, ricettazione; per qualsiasi delitto avente finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; per i delitti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sul nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione;
b)condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
c)applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'articolo 215 del codice penale, ovvero di una misura di prevenzione a norma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dell'articolo 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
4.La destituzione per le cause di cui al comma 3 e' inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva la sua efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine, la sospensione e' revocata di diritto.
5.Nei casi contemplati dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
6.La destituzione e' disposta con decreto del ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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