(procedura da osservare nel rilevare le infrazioni)

Art. 10.(Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni)1.Ogni superiore competente a rilevare le infrazioni.2.Il superiore che rileva l'infrazione deve:
a)contestare, dopo essersi qualificato, la mancanza al responsabile;
b)procedere alla sua identificazione;
c)astenersi, di massima, dal richiamarlo in presenza di altre persone, tranne che le circostanze non impongano l'immediata repressione; in tal caso deve riferirsi unicamente al particolare fatto del momento;
d)dare le eventuali disposizioni atte ad eliminare o ad attenuare le conseguenze delle infrazioni;
e)inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione.3.Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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