(deliberazione del consiglio di disciplina)

Art. 17.(Deliberazione del consiglio di disciplina)1.Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.2.Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale vengono trasmesse entro dieci giorni all'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.3.L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformita' della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.4.Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Nota all'art. 17, comma 4:
- Il testo dell'art. 104 del D.P.R. n. 3/1957 e' il seguente:
"Art. 104 (Formalita' per la contestazione). - La comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione dell'impiegato, scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio incaricato della consegna.
Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo dell'ufficio cui l'impiegato appartiene".
Entrata in vigore il 20 novembre 1992
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