Art 15

Art. 15.((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro ((sei mesi))((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2003
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