Art 15

Art. 15.
In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, puo' autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalita', lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini.
In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sara' data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terra conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianita' di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.
Il datore di lavoro puo' rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.
I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.
((A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i nomi))
Entrata in vigore il 30 novembre 1962
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