Art 21

Art. 21.((I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
Entrata in vigore il 15 gennaio 2003

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