Art 32
Art. 32.
L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e' esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un massimo di 180 giornate annue.
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di impiego; senza limite di retribuzione. ((11)) Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.(5)
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera f) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
---------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 gennaio 1956, n. 23, convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 1956, n. 265 ha disposto (con l'art. 3) che "L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera, a) dello stesso articolo, decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1324."---------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1975, n. 181) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui esclude gli operai delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e' esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attivita' agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennita' di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale e' richiesta l'indennita', ed abbiano conseguito nell'anno per il quale e' richiesta l'indennita' e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e' pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio o coperte da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino ad un massimo di 180 giornate annue.
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' di impiego; senza limite di retribuzione. ((11)) Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie gia' comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennita' giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.(5)
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera f) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
---------------AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 gennaio 1956, n. 23, convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 1956, n. 265 ha disposto (con l'art. 3) che "L'obbligo del versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, per le categorie di cui alla lettera, a) dello stesso articolo, decorre dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1324."---------------AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1975, n. 181) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, lett. b, della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella parte in cui esclude gli operai delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilita' d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.