Art 1
Art. 1.
E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.
E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.