Art 30
Art. 30.
Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo.
Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo.
Sentenze • 1
1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/03/2003, n. 3614Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente - Dott. CUOCO Pietro - Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere - Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNITÀ EBRAICA TORINO, MONTEL LIA, …Leggi di più...