Soppressione della gestione fuori bilancio del ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle cooperative
Art. 20.Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attivita' di ispezione delle cooperative1.A decorrere dal 1° gennaio 1991, e' soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione:
a)al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;
b)al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge;
c)ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potra' essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;
d)agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.
2.Ai fini di quanto disposto dal comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 20.
- Per il testo dell'art. 8 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 si veda in nota all'art. 15.
a)al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;
b)al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge;
c)ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potra' essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;
d)agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.
2.Ai fini di quanto disposto dal comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.
Nota all'art. 20.
- Per il testo dell'art. 8 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 si veda in nota all'art. 15.
Sentenze • 2
1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-05-11, n. 202004936Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 l. 241/1990·
- art. 5 d.lgs. 276/2003·
- difetto di motivazione·
- eccesso di delega legislativa·
- eccesso di potere·
- fondo mutualistico·
- legittimità costituzionale·
- mutualità esterna o di sistema·
- requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro·
- socio sovventore·
- somministrazione di lavoro·
- sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione lavoro·
- violazione del principio di libertà di iniziativa economica·
- violazione del principio di uguaglianza