Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

Art. 13.Albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi1.E' istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.
2.Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo. ((3))3.Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato "comitato", composto da:
a)il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
b)quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;
c)un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
d)un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
e)tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.
4.Il comitato e' costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni.
5.L'attivita' del comitato e' disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fini del rilascio della certificazione, nonche' le modalita' degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unita'.
7.All'albo possono essere iscritti le societa' cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:
a)siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
b)abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
c)siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprieta' gli alloggi ai propri soci.
8.Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).
9.Possono essere sospesi dall'albo le societa' cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.
10.Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a)lo schema della domanda di iscrizione all'albo;
b)l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;
c)lo schema della comunicazione che le societa' cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attivita' svolta nel corso dell'anno precedente.
11.Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone l'elenco delle societa' cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perche' privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perche' soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .
12.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.
---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che "Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' fissato al 31 dicembre 1994".
Entrata in vigore il 27 maggio 1995

Sentenze29


  • 1. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317028
    Provvedimento:
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    • art. 12 d.lgs. 220/2002·
    • art. 2545-septiesdecies c.c.·
    • carenza di istruttoria·
    • cointeressenze tra cooperative·
    • contraddittorietà tra atti·
    • difetto di motivazione·
    • gestione amministrativa non trasparente·
    • mancato perseguimento dello scopo mutualistico·
    • patrimonializzazione dei costi di gestione·
    • presenza di soci non interessati allo scambio mutualistico·
    • proporzionalità e adeguatezza della misura sanzionatoria·
    • requisiti mutualistici delle cooperative·
    • responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo·
    • scioglimento di una cooperativa per atto di autorità·
    • trasformazione di cooperative sociali in cooperative lucrative·
    • travisamento dei fatti·
    • vigilanza sugli enti cooperativi

  • 2. CGARS, sez. I, sentenza 2022-08-08, n. 202200918
    Provvedimento:
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    • eccesso di potere·
    • finalità mutualistica delle cooperative·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • provvedimenti amministrativi·
    • scioglimento e messa in liquidazione delle società cooperative·
    • sospensione cautelare·
    • spese di giudizio·
    • tutela dei soci·
    • validità e efficacia dei provvedimenti amministrativi·
    • violazione art. 2545 septiesdecies c.c.

  • 3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-12, n. 202209572
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento di rigetto·
    • art. 113 d.lgs. 267/2000·
    • Conto Termico·
    • contratti di prestazione energetica·
    • eccesso di potere·
    • gestione del patrimonio immobiliare pubblico·
    • incentivi per l'efficienza energetica·
    • interpretazione delle norme sui benefici incentivanti·
    • pubbliche amministrazioni·
    • società in house·
    • tutela degli interventi di efficienza energetica

  • 4. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-10-22, n. 202001507
    Provvedimento:
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    • Albo delle società cooperative·
    • Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione·
    • annullamento di delibera comunale·
    • art. 21 octies l. 241/1990·
    • art. 223 sexiesdecies disp. att. c.c.·
    • art. 2511 c.c.·
    • art. 2512 c.c.·
    • assegnazione di lotti per edilizia sociale·
    • cooperativa edilizia·
    • correttezza nell'attribuzione dei punteggi·
    • criteri di valutazione delle graduatorie·
    • graduatoria definitiva·
    • graduatoria provvisoria·
    • interpretazione di clausole contrattuali·
    • iscrizione negli albi professionali·
    • misure cautelari·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • principio di trasparenza e correttezza nell'azione amministrativa·
    • requisiti per la partecipazione a bandi di gara·
    • ricorsi amministrativi·
    • sindaco come rappresentante del comune·
    • sospensione dell'esecuzione·
    • tempestività dei ricorsi·
    • violazione dei principi di buona amministrazione

  • 5. CGARS, sez. I, sentenza 2019-03-27, n. 201900271
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • annullamento parziale·
    • approvazione PRG·
    • art. 25 l.r. 22/1996·
    • compensazione delle spese·
    • cooperativa edilizia·
    • dichiarazione di pubblica utilità·
    • difetto di interesse·
    • espropriazione·
    • pianificazione urbanistica·
    • programma costruttivo·
    • silenzio assenso·
    • valutazione di incidenza·
    • vincolo preordinato all'esproprio
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