Art 105
Art. 105.
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
((Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa))
Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.
Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.
Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, bastera' una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
((Per i programmi per elaboratore la registrazione e' facoltativa ed onerosa))
Per le fotografie e' escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 92.