Art 14
Art. 14.
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-04-07, n. 202202586Provvedimento:Leggi di più...- diritto d'autore·
- giudicato civile·
- improcedibilità del procedimento amministrativo·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- provvedimento inibitorio AGCOM·
- regolamento AGCOM sul diritto d'autore·
- separazione dei poteri·
- tutela dei diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico·
- tutela giurisdizionale e amministrativa·
- ultrapetizione
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-03-30, n. 201704100Provvedimento:Leggi di più...- Compatibilità comunitaria·
- Competenza AgCom·
- Giudice naturale·
- Interesse ad agire·
- Legittimazione attiva·
- Libertà di manifestazione del pensiero·
- Principio del contraddittorio·
- Procedimento amministrativo·
- Questione di costituzionalità·
- Regolamento AgCom·
- Responsabilità prestatori servizi·
- Riserva di legge·
- Tutela diritto d'autore online·
- Violazione diritto d'autore