Art 12

Art. 12.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresi' il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Entrata in vigore il 16 luglio 1941
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