Art 1
Art. 1.
Gli Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprieta' a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
Gli Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprieta' a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.