modifiche alla legge n. 91 del 1981
Art. 8. Modifiche alla legge n. 91 del 19811.Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 10, primo comma, secondo periodo, la parola: «2488» e' sostituita dalla parola: «2477»;
b)all'articolo 11, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile» sono sostituite dalle parole: «entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile»;
c)l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«13 (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si applica alle societa' di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di societa' a responsabilita' limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.».
a)all'articolo 10, primo comma, secondo periodo, la parola: «2488» e' sostituita dalla parola: «2477»;
b)all'articolo 11, primo periodo, le parole: «entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile» sono sostituite dalle parole: «entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile»;
c)l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«13 (Controllo giudiziario). - Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si applica alle societa' di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi forma di societa' a responsabilita' limitata; il potere di denuncia spetta anche alle federazioni sportive nazionali.».