Art 3

Art. 3.((La giunta esecutiva della cassa,sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati,puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio,rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali,entro il medesimo termine,detta continuita' non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci))
Entrata in vigore il 27 settembre 1980
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