Art 2

Art. 2.
Il comitato dei delegati della Cassa, sentito il Consiglio nazionale forense, determinera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense con carattere di continuita'.
Tali criteri saranno determinati tenendo presente l'entita' e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale ed ogni altro utile elemento.
In ogni caso l'attivita' professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorche' l'incompatibilita' non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attivita' medesima e' stata svolta.
Il comitato dei delegati puo' esonerare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione per il triennio iniziale di appartenenza agli albi.
Sono esonerati dalla prova del requisito della continuita' dell'esercizio della libera professione, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale.
Entrata in vigore il 30 luglio 1975
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