monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico

Art. 9. Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico1.L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, e' svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2.Nell'attivita' definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle universita' che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio.
L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalita' di presentazione delle relazioni.
3.Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
4.Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2, l'ANVUR, tenuto conto dell'esito delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo ateneo, il mantenimento dell'accreditamento della sede o dei corsi ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell'accreditamento con conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di valutazione negativa. L'ANVUR puo' proporre l'accorpamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.Il Ministero puo' chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al comma 4. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo.
6.Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'ANVUR, riconferma l'accreditamento della sede e del corso, o dei corsi, ovvero ne dispone la revoca. Il decreto e' trasmesso all'universita' e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e della programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno antecedente all'avvio dell'anno accademico.
7.Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, e' inviata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.
8.I risultati dell'attivita' di monitoraggio degli indicatori finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.
Note all'art. 9:
L'articolo 3, comma 1, lett. b), del citato decreto n. 76 del 2010 riporta:
«b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».
Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 240 del 2010 si veda nelle note all'articolo 7.
Per il testo dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del citato decreto n. 76 del 2010, si veda nelle note all'articolo 7.
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto n. 76 del 2010:
"3. L'Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.".
Entrata in vigore il 8 marzo 2012

Sentenze3


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-05, n. 202401154
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  • 2. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-12, n. 202209562
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    • violazione art. 26, comma 5, legge n. 289/2002·
    • violazione art. 3 legge n. 241/1990·
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  • 3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-04-29, n. 202205292
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    • accreditamento periodico condizionato·
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    • disparità di trattamento·
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    • silenzio inadempimento
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