Art 2

Art. 2.1.Il Ministro della sanita', entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Il Ministro della sanita', con la medesima procedura, puo' apportare eventuali modifiche e variazioni.
2.La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso.
Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso.

Nota all'art. 2, comma 1:
Per il testo dell'art. 2 della legge n. 291/1988 si vedano le precedenti note alle premesse.
Entrata in vigore il 26 novembre 1988
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