(durata della locazione)
Art. 27.(Durata della locazione)((La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.))
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo.
((La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita' teatrali.))
Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo.
((La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita' teatrali.))
Se e' convenuta una durata inferiore o non e' convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
Il contratto di locazione puo' essere stipulato per un periodo piu' breve qualora l'attivita' esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e' obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.
E' in facolta' delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
1. TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2023-12-20, n. 202319301Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- eccesso di potere·
- esclusione dalla gara·
- favor partecipationis·
- illegittimità di bando di gara·
- interpretazione di clausole contrattuali·
- misure cautelari monocratiche e collegiali·
- principio di distinzione tra organi politici e gestionali·
- principio di legalità negli atti amministrativi·
- principio di proporzionalità·
- quantificazione del danno·
- regolamento sull'assegnazione di immobili·
- requisiti di partecipazione alle gare·
- risarcimento danni·
- sospensione cautelare·
- subentro nel contratto di locazione·
- trasparenza nelle procedure di gara·
- violazione di regolamento
2. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-05-17, n. 202300308Provvedimento:Leggi di più...- affidamento in gestione·
- art. 10 D.P.R. n. 1199/1971·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 55 c.p.a.·
- art. 822 e 824 cod. civ.·
- beni demaniali·
- concessione amministrativa·
- concessione-contratto·
- demanio pubblico·
- diritto alla proroga del contratto·
- gara pubblica per concessioni·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- legittimo affidamento·
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza·
- principio di autoresponsabilità dell'amministrazione·
- procedura selettiva per concessioni·
- regolamento del patrimonio immobiliare·
- revoca della concessione·
- sospensiva dell'atto amministrativo·
- tutela delle aspettative del concessionario
3. CGARS, sez. I, sentenza 2023-05-25, n. 202300361Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 2043 c.c.·
- art. 34 c.p.a.·
- buona fede nelle trattative precontrattuali·
- danno emergente·
- interesse legittimo·
- lucro cessante·
- procedura di evidenza pubblica·
- responsabilità precontrattuale·
- silenzio amministrativo