Accordo-art. 12

Articolo 12


Entrata in vigore, modifiche, emendamenti e cessazione

Il presente Accordo entra in vigore il mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'adempimento delle rispettive procedure interne.
Il presente Accordo avra' una durata illimitata e puo' essere denunciato a seguito di notifica scritta dell'altra Parte. L'Accordo rimane in vigore per un periodo di 6 mesi successivi alla consegna della notifica all'altra Parte.
Il presente Accordo puo' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.
In seguito all'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al riciclaggio dei proventi illeciti, al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e di esseri umani, firmato a Roma il 22 settembre 1998, cessera' di avere efficacia.
In fede di che, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente Accordo a Roma in data 8 maggio 2012 in due originali, ciascuno in italiano, turco e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede. In caso di discordanza sull'interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 29 gennaio 2015

Sentenze2

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