abrogazioni
Art. 31. Abrogazioni1.Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 150 del 2005, sono abrogati, dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto:
a)l'articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
b)gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946;
c)gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
d)l'articolo 14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.) come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 14 (Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia). - Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:
1) (abrogato);
2) ha facolta' di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.».
a)l'articolo 12 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
b)gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946;
c)gli articoli 57, 58, 59, 60, 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916;
d)l'articolo 14, primo comma, n. 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195.
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 25 luglio 2005, n. 150:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 24 marzo 1958, n. 195, (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura.) come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 14 (Attribuzioni del Ministro per la grazia e giustizia). - Il Ministro per la grazia e giustizia, fermo quanto stabilito dall'art. 11:
1) (abrogato);
2) ha facolta' di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e puo' al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;
3) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.».
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