Art. 3-ter.((Estinzione dell'illecito.))((1.L'illecito disciplinare previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera q), e' estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stato rispettato.
2.Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere applicato una sola volta))
Entrata in vigore il 20 giugno 2022

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