Modifiche all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.

Art. 26.Modifiche all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento di ufficio di natura amministrativa.1.All'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole da: "per qualsiasi causa" a: "dell'ordine giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: "per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialita".
2.Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dagli articoli 2, 3 e 4, del presente decreto, sono trasmessi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare.
Nota all'art. 26:
- Per l'art. 2, del citato regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, vedi note all'art. 2.
Entrata in vigore il 21 marzo 2006
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