illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni

Art. 3. Illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni1.Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:
a)l'uso della qualita' di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per se' o per altri; b)il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; c)l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; d)lo svolgimento di attivita' incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e succesive modificazioni, o di attivita' tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1; e)l'ottenere, direttamente o indirettamente, ((per se' o per altri,)) prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonche' ottenere, direttamente o indirettamente, ((per se' o per altri,)) prestititi o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti; f)LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269; g)la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie; h)l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque compromettere l'immagine del magistrato; i)l'uso strumentale della qualita' che, per la posizione del magistrato o per le modalita' di realizzazione, e' diretto a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste; l)LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269.
(( l-bis) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per se' o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri;
l-ter) l'omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis) )).
Entrata in vigore il 20 giugno 2022
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