Art. 17-bis.(( (Modifica all'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi). ))((1.Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le lettere a)eb)sono sostituite dalle seguenti:
"a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo"))
"a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo' autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e' revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto luogo"))
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-09, n. 202302184Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo bancario·
- art. 24 e 25 del Codice del Consumo·
- autorizzazione all'addebito degli interessi debitori·
- disparità di trattamento·
- indebito condizionamento·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- tutela dei consumatori
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402628Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo·
- art. 10 l. n. 241 del 1990·
- art. 11 l. n. 689 del 1981·
- art. 120 Testo Unico Bancario·
- art. 14 l. n. 689 del 1981·
- art. 20 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 25 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 27 d.lgs. n. 206 del 2005·
- art. 3 l. n. 241 del 1990·
- art. 97 Cost.·
- autorizzazione all'addebito degli interessi·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- comunicazioni commerciali·
- diligenza professionale·
- eccesso di potere·
- parere di Banca d'Italia·
- pratiche aggressive·
- pratiche commerciali scorrette·
- principio di correlazione tra fatto contestato e sanzione irrogata·
- principio di proporzionalità·
- procedimento amministrativo·
- regolamentazione del conto corrente bancario·
- sanzione amministrativa·
- trasparenza delle comunicazioni bancarie·
- tutela del consumatore·
- valutazione della quantificazione della sanzione·
- violazione della legge sulla concorrenza e del mercato
3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-19, n. 202402625Provvedimento:Leggi di più...- anatocismo bancario·
- art. 24 e 25 Codice del Consumo·
- art. 51 c.p.·
- autorizzazione all'addebito degli interessi debitori·
- diligenza professionale·
- diritto alla scelta del consumatore·
- indebito condizionamento·
- libertà negoziale del consumatore·
- modalità comunicative delle banche·
- parità di trattamento·
- pratiche commerciali aggressive·
- pratiche commerciali scorrette·
- proporzionalità della sanzione·
- sanzione amministrativa·
- scriminante putativa·
- trasparenza bancaria·
- tutela dei consumatori·
- tutela della concorrenza·
- uso di pop-up e banner·
- valutazione della gravità della condotta·
- violazione del principio di proporzionalità