Art 4
Art. 4.
Esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza
1.Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti ne' i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.
2.Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza a norma dell'articolo 3 e secondo quanto disposto dal presente articolo.
3.Quando il giudice valuta la proporzionalita' dell'ordine di esibizione considera altresi':
a)se la richiesta e' stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un'autorita' garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorita' o con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorita' garante della concorrenza;
b)se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza;
c)se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel caso di richiesta di un'autorita' garante della concorrenza ai sensi del comma 7.
4.Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento da parte dell'autorita' garante della concorrenza, puo' ordinare l'esibizione delle seguenti categorie di prove:
a)informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorita' garante della concorrenza;
b)informazioni che l'autorita' garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento;
c)proposte di transazione, ove specificamente disciplinate, che sono state revocate.
5.Il giudice non puo' ordinare a una parte o a un terzo di esibire prove aventi ad oggetto dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, ove specificamente disciplinate.
In ogni caso l'attore puo' proporre istanza motivata perche' il giudice, che puo' chiedere assistenza solo all'autorita' garante della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p). Gli autori dei documenti interessati possono chiedere al giudice di essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove. Quando il giudice accerta che il contenuto delle prove non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p), ne ordina l'esibizione secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e6.
6. Il giudice puo' ordinare l'esibizione delle prove che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche prima della conclusione del procedimento da parte dell'autorita' garante della concorrenza.
7.Quando l'autorita' garante della concorrenza intende fornire il proprio parere sulla proporzionalita' della richiesta di esibizione puo' presentare osservazioni al giudice. Al fine di consentire all'autorita' garante della concorrenza di esercitare la facolta' di cui al periodo precedente, il giudice informa la medesima autorita' delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli atti che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorita' sono inserite nel fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 96 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8.Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un procedimento davanti a un'autorita' garante della concorrenza ed e' necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, il giudice puo' sospendere il giudizio fino alla chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorita' o in altro modo.
9.Sono fatte salve le norme e prassi previste dal diritto dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali sulla protezione dei documenti interni delle autorita' garanti della concorrenza e della corrispondenza tra tali autorita'.
Esibizione delle prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza
1.Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza quando ne' le parti ne' i terzi sono ragionevolmente in grado di fornire tale prova.
2.Il giudice ordina l'esibizione di prove contenute nel fascicolo di un'autorita' garante della concorrenza a norma dell'articolo 3 e secondo quanto disposto dal presente articolo.
3.Quando il giudice valuta la proporzionalita' dell'ordine di esibizione considera altresi':
a)se la richiesta e' stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti presentati a un'autorita' garante della concorrenza o contenuti nel fascicolo di tale autorita' o con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorita' garante della concorrenza;
b)se la parte richiede l'esibizione in relazione all'azione per il risarcimento del danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza;
c)se sia necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza in relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, o nel caso di richiesta di un'autorita' garante della concorrenza ai sensi del comma 7.
4.Il giudice, solo dopo la conclusione del procedimento da parte dell'autorita' garante della concorrenza, puo' ordinare l'esibizione delle seguenti categorie di prove:
a)informazioni rese nell'ambito di un procedimento di un'autorita' garante della concorrenza;
b)informazioni che l'autorita' garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento;
c)proposte di transazione, ove specificamente disciplinate, che sono state revocate.
5.Il giudice non puo' ordinare a una parte o a un terzo di esibire prove aventi ad oggetto dichiarazioni legate a un programma di clemenza o proposte di transazione, ove specificamente disciplinate.
In ogni caso l'attore puo' proporre istanza motivata perche' il giudice, che puo' chiedere assistenza solo all'autorita' garante della concorrenza, acceda alle prove di cui al periodo precedente al solo scopo di garantire che il loro contenuto corrisponda alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p). Gli autori dei documenti interessati possono chiedere al giudice di essere sentiti. In nessun caso il giudice consente alle altre parti o a terzi l'accesso a tali prove. Quando il giudice accerta che il contenuto delle prove non corrisponde alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e p), ne ordina l'esibizione secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e6.
6. Il giudice puo' ordinare l'esibizione delle prove che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 4 e 5, primo periodo, anche prima della conclusione del procedimento da parte dell'autorita' garante della concorrenza.
7.Quando l'autorita' garante della concorrenza intende fornire il proprio parere sulla proporzionalita' della richiesta di esibizione puo' presentare osservazioni al giudice. Al fine di consentire all'autorita' garante della concorrenza di esercitare la facolta' di cui al periodo precedente, il giudice informa la medesima autorita' delle richieste di esibizione, disponendo la trasmissione degli atti che ritiene a tal fine rilevanti. Le osservazioni dell'autorita' sono inserite nel fascicolo d'ufficio a norma dell'articolo 96 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8.Nei casi di cui al comma 4, quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un procedimento davanti a un'autorita' garante della concorrenza ed e' necessario salvaguardare l'efficacia dell'applicazione a livello pubblicistico del diritto della concorrenza, il giudice puo' sospendere il giudizio fino alla chiusura del predetto procedimento con una decisione dell'autorita' o in altro modo.
9.Sono fatte salve le norme e prassi previste dal diritto dell'Unione o le specifiche disposizioni nazionali sulla protezione dei documenti interni delle autorita' garanti della concorrenza e della corrispondenza tra tali autorita'.