Art 29

Art. 29.

La concessione dei beni demaniali marittimi compresi nell'interno della conterminazione lagunare rimane affidata al Magistrato alle acque in tutta la laguna, escluse le zone portuali di competenza dell'autorita' marittima, secondo gli speciali accordi gia' stabiliti o da stabilirsi.
Entrata in vigore il 2 aprile 1963
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