Art 4
Art. 4.
La navigazione nella laguna di Venezia e' sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.
In detti canali e zone la navigazione e' regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.
Il Magistrato alle acque provvedera' all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonche' agli ambiti portuali, provvedera' l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.
La navigazione nella laguna di Venezia e' sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.
In detti canali e zone la navigazione e' regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.
Il Magistrato alle acque provvedera' all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonche' agli ambiti portuali, provvedera' l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.