Art 4

Art. 4.

La navigazione nella laguna di Venezia e' sottoposta alla giurisdizione del Magistrato alle acque, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza dell'Amministrazione marittima.
In detti canali e zone la navigazione e' regolata dalle norme vigenti in materia di polizia marittima e portuale, e, nella rimanente laguna, da quelle che disciplinano la navigazione interna.
Il Magistrato alle acque provvedera' all'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, esclusi i canali marittimi. A questi ultimi, nonche' agli ambiti portuali, provvedera' l'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia.
Entrata in vigore il 2 aprile 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi