diritto di reclamo

Art. 35. Diritto di reclamo

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, nonche' agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia;
2) al magistrato di sorveglianza;
3) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al Capo dello Stato. ((38))-------------AGGIORNAMENTO (38)
La Corte Costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi