parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati

Art. 3. Parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati

Negli istituti penitenziari e' assicurata ai detenuti ed agli internati parita' di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Entrata in vigore il 9 agosto 1975
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