parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati
Art. 3. Parita' di condizioni fra i detenuti e gli internati
Negli istituti penitenziari e' assicurata ai detenuti ed agli internati parita' di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Negli istituti penitenziari e' assicurata ai detenuti ed agli internati parita' di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.