(modalita' di organizzazione del lavoro).

Art. 20-bis. (Modalita' di organizzazione del lavoro).1.Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria puo' affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.
2.L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, ((...)) promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.
3.Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato e a quelle di contabilita' speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.
4.Sono abrogati l'articolo 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971 , e l'articolo 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908.
Entrata in vigore il 26 ottobre 2018

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