Art. 22.(( (Determinazione della remunerazione). ))((1.La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.))
Entrata in vigore il 26 ottobre 2018
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