verifiche ed adeguamenti

Art. 18. Verifiche ed adeguamenti1.Le autorita' competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni la persistenza dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria ed idoneita' professionale.
((2.Con il regolamento di cui all'articolo 21 sono determinate le modalita' per la verifica di cui al com-ma 1 per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, nonche' le modalita' di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.
3.Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, gia' autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate dall'obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.))((2))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Entrata in vigore il 12 febbraio 2002

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi