direzione dell'attivita'

Art. 3. Direzione dell'attivita'((1.Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, indicano alle rispettive autorita' competenti, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.))((2))2.La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:
a)amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b)socio illimitatamente responsabile per le societa' di persone; c)titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d)persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
((2-bis.La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita' di trasporto di una sola impresa.))((2))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
Entrata in vigore il 12 febbraio 2002
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