requisito dell'idoneita' professionale
Art. 7. Requisito dell'idoneita' professionale((1.Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell'idoneita' professionale e' sussistente se esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.))((2))2.Il requisito dell'idoneita' professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al presente decreto ed e' accertato con il superamento dell'esame di cui all'articolo 8.
((3.Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
4.In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.))((2))5.Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
a)si considera continuativa se la direzione dell'attivita' e' stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o piu' interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b)si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attivita' e' in corso di svolgimento ovvero e' cessata o interrotta da non piu' di sei mesi.
((5-bis.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.))((2))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
((3.Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attivita' nell'interesse di imprese che esercitano l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
4.In deroga al disposto del comma 2, e' ritenuto sussistente il requisito della idoneita' professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o piu' imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all'articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attivita' di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell'attivita' e superi la prova d'esame di controllo di cui all'articolo 8, comma 4.))((2))5.Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi contemplata:
a)si considera continuativa se la direzione dell'attivita' e' stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o piu' interruzioni singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b)si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attivita' e' in corso di svolgimento ovvero e' cessata o interrotta da non piu' di sei mesi.
((5-bis.Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacita' professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneita' professionale rilasciato dall'autorita' competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attivita' di trasporto ai sensi dell'articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.))((2))---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.