perdita dell'onorabilita'
Art. 11. Perdita dell'onorabilita'1.Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attivita', questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.
2.L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3.Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorita' competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
((4.Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto.))((2))5.Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non e' stata data comunicazione all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
6.Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.
2.L'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3.Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorita' competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
((4.Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita' l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro e' avvenuto.))((2))5.Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non e' stata data comunicazione all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1. dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
6.Nei casi in cui ai sensi del presente articolo e' disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che la presente modifia ha efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.