Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 6

Art. 6.
(( (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). ))((Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o piu' creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi