Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 10

Art. 10.
(Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa).

L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
((36)) -----------AGGIORNAMENTO (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della societa' decorra dalla cancellazione della societa' stessa dal registro delle imprese".
Entrata in vigore il 26 luglio 2000
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