Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 152

Art. 152.
(Proposta di concordato).

La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
((La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2006
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