Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 43

Art. 43.
(Rapporti processuali).

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.
((L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.))
Entrata in vigore il 19 aprile 2006

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